1. È istituita la denominazione di «comune a vocazione turistica». Tale qualifica è riconosciuta ai comuni dalle rispettive regioni o province autonome, sulla base della concorrenza di elementi quantitativi e qualitativi inerenti la particolare attrazione turistica, la conservazione e qualificazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale.
2. Ai fini della scelta tra più richiedenti nella stessa regione o provincia autonoma, sono preferiti i comuni in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) che presentino flussi turistici qualitativamente e quantitativamente compatibili con l'apertura di una casa da gioco;
b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;
c) che siano centro termale di interesse regionale e nazionale;
d) che non siano capoluoghi di provincia;
e) i cui territori siano colpiti da crisi industriale ed occupazionale;
f) che abbiano predisposto progetti per il recupero di beni culturali e la creazione di sistemi turistici locali, con preferenza per i progetti che hanno ad oggetto ambiti territoriali più vasti, quali il distretto turistico;
g) che abbiano avanzato richiesta di apertura di una casa da gioco o che documentino importanti precedenti storici specifici.